Chi Siamo

Da un esperienza consolidata negli anni come agente per il Consorzio Agrario di Torremaggiore, nasce Farmeco Dauna. L’azienda è punto di riferimento per il territorio nel campo dello smaltimento dei rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali e nell’intermediazione di vendita e acquisto di cereali.

L’attività svolta dalla nostra azienda ha l’obiettivo di offrire un approccio tecnico e professionale per la soluzione dello smaltimento di questo tipo di rifiuti considerati secondo la normativa vigente “rifiuti speciali”.

Sono sempre più le aziende, infatti che dimostrano l’esigenza di un interlocutore capace di affrontare tutte le fasi del “trattamento dei rifiuti” con competenza e completezza, sollevandole dalla gestione degli obblighi di legge in materia.

Ecco perché la nostra consulenza aiuta a capire quali siano gli obblighi prioritari per gli operatori agricoli secondo normativa, contenendo la produzione e i costi di gestione dei rifiuti, evitando gravi sanzioni penali ed amministrative.


Cosa Facciamo

Farmeco Dauna si occupa di smaltimento dei rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali secondo le ultime normative vigenti garantendo la raccolta presso la clientela, il trasporto e l’eventuale recupero del materiale da bonificare.

Consulta le nostre sezioni per scoprire quali sono e come smaltire i rifiuti agricoli

I rifiuti agricoli

La normativa vigente in materia di rifiuti agricoli è in continua evoluzione.
Il settore agricolo, nel campo dei rifiuti, è già stato in passato regolamentato in modo specifico dall’articolo 6-ter della Legge 144/1989, che escludeva i rifiuti derivanti dall’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze dall’obbligo, stabilito dalla legge 475/88, della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali e della dichiarazione annuale al catasto rifiuti.
Successivamente sono intervenute alcune modifiche che hanno comportato un aggravio di adempimenti per le aziende agricole, in particolare a livello nazionale con:

  • D.lgs. 152 del 03/04/06;
  • D.lgs. 173 del 30/04/98, sul rafforzamento strutturale delle imprese agricole;
  • DPR n. 254 del 15/07/03, sui rifiuti sanitari.
La consulenza di Farmeco Dauna aiuta a chiarire non solo quali siano gli obblighi prioritari per gli operatori agricoli, contenendo la produzione e i costi di gestione dei rifiuti, ma anche quali sono i rifiuti agricoli.

Scarica la guida dettagliata per la gestione dei rifiuti agricoli

Scopri quali sono i rifiuti agricoli e la differenza tra rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi

I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali (art. 184, comma 3, lettera a, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). In particolare nell’allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 è riportata la classe “02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, caccia e pesca”.

I rifiuti speciali non pericolosi più ricorrenti, che costituiscono la parte prevalente dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole, sono:
– materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) (CER 020104);
– imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi – concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107)
– oli vegetali esausti (CER 200125)
– fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici (vari CER)
– pneumatici usati (CER 160103)
– contenitori di fitofarmaci bonificati (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107)
– scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole

rifiuti pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:
– oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205*)
– batterie esauste (CER 160601*)
– veicoli e macchine da rottamare (CER 160104*)
– fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108*)
– contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*)
– farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205*)

Prodotti Fitosanitari

In base al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.290 i prodotti fitosanitari (PFS) possono essere definiti come le sostanze attive ed i preparati commerciali contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore e destinati a:
1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
2) favorire o regolare i processi vitali, con esclusione dei fertilizzanti;
3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
4) eliminare piante indesiderate;
5) eliminare parti vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

Il termine “prodotti fitosanitari”, sostituisce quelli utilizzati nella normativa precedente come “presidi sanitari”, “fitofarmaci” o altri di uso comune, anche se impropri, come ad esempio “pesticidi” e comprende anche le sostanze e i prodotti volti a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, appartamento e da giardino domestico.

Le sostanze attive (s.a.) sono sostanze chimiche o microrganismi, virus compresi, contenuti nei formulati commerciali che hanno un’azione generale o specifica sugli organismi nocivi (funghi, insetti, erbe infestanti, ecc.), su vegetali (es. fitoregolatori), su parti di vegetali o su prodotti vegetali (es. maturanti).

Per coadiuvanti di prodotti fitosanitari si intendono i prodotti che esplicano un’azione bagnante, adesivante ed emulsionante e per questo favoriscono l’azione del prodotto fitosanitario stesso oppure prodotti destinati a determinare o coadiuvare l’azione di protezione delle piante.

I coformulanti sono normalmente sostanze inermi che servono a ridurre la concentrazione del prodotto fitosanitario.
I preparati commerciali, normalmente costituiti da tre elementi (sostanza attiva, coadiuvante e coformulante) sono formulati in relazione al tipo di trattamento e/o al tipo di sostanza attiva che contengono:

Formulazioni in polvere

  1. Polveri bagnabili (WP) Sono distribuite in acqua però non sono solubili e quindi danno origine asospensioni che tendono a depositarsi sul fondo. La sospensione di distribuzione deve sempreessere tenuta in agitazione. Sono spesso distribuite con aggiunta di tensioattivi.
  2. Polveri solubili (SP) Per l’applicazione devono essere diluite in acqua, dando origine a unasospensione stabile.
  3. Polveri secche Sono applicate come tali. Possiedono elevata capacità di copertura e adesività mala loro attività è particolarmente condizionata dagli agenti atmosferici.

I prodotti in polvere presentano alcuni inconvenienti per l’operatore come la difficoltà di calcolare esattamente la dose e per il rischio di inalazione durante la manipolazione. Quest’ultimo inconveniente, per le polveri bagnabili e solubili, può essere evitato con l’uso di sacchetti idrosolubili.

Formulazioni in granuli

  1. Granulari (G) Sono tipici dei trattamenti di disinfestazione del terreno e sono applicati come tali (geodisinfestanti). Il rilascio del principio attivo (p.a.) avviene più o meno lentamente.
  2. Granuli idrosolubili (SG) Sono distribuiti in acqua. La loro principale caratteristica risiede nel fatto che generalmente permettono di ottenere prodotti ad elevata concentrazione di p.a. e quindi di poter essere utilizzati a dosi relativamente contenute rispetto ad un equivalente formulato liquido. Inoltre garantiscono minori rischi di inalazione rispetto alle polveri durante la manipolazione.
  3. Granuli idrodispersibili (WG) Hanno caratteristiche simili agli idrosolubili.

Formulazioni liquide
Sono generalmente distribuite in acqua.

  1. Concentrato emulsionabile (EC) Il p.a. è solubilizzato in solvente organico altamente volatile,pertanto presentano dei rischi di inalazione per l’utilizzatore.
  2. Concentrato solubile (SL) Il principio attivo può essere direttamente disperso in acqua e quindi ilformulato non contenere solventi. In questo caso presenta minori rischi per l’operatore.
  3. Emulsione (acqua/olio, EO; olio/acqua, EW) E’ meno pericolosa dell’EC perché è minore lapresenza di solventi volatili.
  4. Sospensione concentrata (SC), pasta fluida e flowable (FL e FLOW) Il p.a. si trova in particelleultramicronizzate mantenute stabilmente in sospensione. Sono molto pratiche all’uso ed hanno un basso livello di pericolosità per l’operatore rispetto all’EC per la mancanza di solventi. Gli svantaggi risiedono nel fatto che tendono a sedimentare nel tempo, inoltre i prodotti sono spesso viscosi e le operazioni di lavaggio dei contenitori difficoltose.
  5. Sospensione di capsule (CS) La s.a. è emulsionata finemente in acqua e racchiusa da un sottile film polimerico biodegradabile che la libera gradualmente, dopo l’applicazione, a mano a mano che la parete della capsula evapora. E’ persistente e relativamente sicura per l’operatore.

Adempimenti amministrativi

Obblighi previsti per i rifiuti speciali (non pericolosi)

  • Deposito temporaneo
    I rifiuti vanno raggruppati in un ambiente o locale che abbia requisiti tali da impedirne la dispersione, l’inquinamento di suolo ed acque, inconvenienti igienico-sanitari, o in generale danni a cose o a persone. Nel deposito temporaneo i rifiuti devono essere raggruppati per tipi omogenei, quali ad esempio i rifiuti di plastica, gli imballaggi, ecc. Il deposito deve essere costituito nel luogo di produzione dei rifiuti; nessuna disposizione vieta la costituzione di più depositi temporanei nello stesso luogo di produzione.
    I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
    1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
    2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
    3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità.
  • Smaltimento
    I rifiuti speciali non pericolosi vanno eliminati:
    1) tramite servizio pubblico se sussiste una specifica convenzione;
    2) conferendoli a ditte autorizzate allo smaltimento e al recupero.

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti al raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento.

  • Trasporto dei rifiuti
    Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
    a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
    b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
    c) impianto di destinazione;
    d) data e percorso dell’istradamento;
    e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Le disposizioni non si applicano al trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Obblighi previsti per i rifiuti pericolosi

  • Deposito temporaneo
    Analogamente a quanto previsto per i rifiuti speciali, anche per i rifiuti pericolosi sono indicate una serie di disposizioni relative alla costituzione di un deposito aziendale, con caratteristiche analoghe a quelle evidenziate per gli speciali.
    I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
    1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
    2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
    3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità.
  • Smaltimento
    I rifiuti speciali pericolosi possono essere eliminati:
    1) tramite servizio pubblico se sussiste una specifica convenzione;
    2) conferendoli a ditte specializzate nello smaltimento.

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti al raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento.

  • Trasporto
    Il trasporto deve essere accompagnato dal formulario di identificazione, tenuto e compilato da chi produce o detiene o trasporta rifiuti, così come descritto precedentemente. Il trasporto tramite ente pubblico o gestore del servizio pubblico, comporta anche in questo caso l’esonero della compilazione del formulario. Come per gli speciali anche per i formulari destinati ad accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi vigono i medesimi obblighi in merito alla numerazione, vidimazione, conservazione e registrazione. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
  • Dichiarazione annuale Ambientale (MUD)
    Le imprese, comprese quelle agricole, e gli enti che producono rifiuti pericolosi comunicano annualmente (entro il 30 aprile) alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
    Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.
  • Registro di carico-scarico
    Le imprese, comprese quelle agricole, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale di cui sopra. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
  • Sanzioni
    Abbandono di rifiuti
    Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
    Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito con la pena dell’arresto.

COSA RACCOGLIAMO

Farmeco Dauna raccoglie le seguenti tipologie di rifiuti:
– Buste e sacchi di carta
– Imballaggi di cartone
– Polistirolo costituente i plateau per piantine
– Imballaggi contaminati da sostanza pericolose
– Contenitori in plastica di agrofarmaci bonificati
– Buste e sacchi di plastica
– Tubi di irrigazione
– Oli esausti
– Filtri motori
– Batterie al piombo

Per i seguenti rifiuti, poiché lo smaltimento va effettuato in forma differenziata, il Produttore/Committente si impegna a terne separate le varie tipologie di rifiuti per il conferimento.

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